AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte- grate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2, 3, 4 e 5) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. Contributi in favore di enti locali 1. Per l'anno 1994 e' autorizzata, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani. 2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo e' distribuito secondo le modalita' previste dal secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. A decorrere dall'anno 1995 il suddetto importo puo' essere integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento che dovessero essere ulteriormente attivate rispetto a quelle gia' definite. 3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a favore del comune di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1994; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti. 4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di cui al precedente comma, le eventuali disponibilita' non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Riferimenti normativi: - La legge n. 93/1981 reca: "Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna". - Il testo della lettera c), comma 1, dell'art. 28 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi: a)-b) (omissis); c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni". - Il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza lo- cale) e' il seguente: "Art. 25 (come modificato dall'art. 4, comma 13, e dall'art. 23, comma 4, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione. 2. Il piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente. 3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa: a) e' indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi; b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati: 1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili; 2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate; 3) le entrate una tantum; 4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente. 4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi. 5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra' essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunita'. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potra' essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entita' del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilita' potra' essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli. 6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale puo' richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimita' del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione puo' chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e puo' richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione puo' chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo. 7. Il piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale puo' autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali e' stata riscontrata la legittimita' del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso. 8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti e' utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti. 9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente all'importo totalmente ammortizzabile con il contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa. 10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le azioni esecutive dei creditori dell'ente. 11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli. 12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti. 13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti. 14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo. 15. E' fatto divieto agli enti per i quali e' stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione. 16. (Abrogato). 17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, e' dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuita' dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi. 18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita' per la veridicita' e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo". - Il testo del secondo periodo della lettera b) e del terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 8/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica) e' il seguente: "Art. 4, comma 1, lettera b), secondo periodo. - Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 36.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, uno o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'art. 21". "Art. 4, comma 1, lettera c), terzo periodo. - Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti i contributi gia' attivati ai sensi dell'art. 25 del citato D.L. n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'art. 5, comma 1, lettera c), del citato D.L. n. 6/1991, ai sensi dell'art. 21". - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a)-c) (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria". - Il comma 8 dell'art. 4 del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) cosi' dispone: "Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno". - Il D.L. n. 409/1984 reca: "Finanziamento dei progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate da amministrazione straordinaria". - Il D.L. n. 24/1986 reca: "Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo". - Il comma 6 dell'art. 12 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) cosi' recita: "6. A partire dal 1 gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonche' gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nella Valle d'Aosta nell'autunno 1993". A P P E N D I C E Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410. 3. Il termine relativo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' prorogato al 28 febbraio 1995. 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995. 5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione". I DD.LL. n. 131/1994, n. 253/1994 e n. 410/1994 (di cui sopra), di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1994, n. 148 del 27 giugno 1994 e n. 200 del 27 agosto 1994. Si trascrive il testo dell'art. 6 del citato D.L. n. 131/1994, i cui effetti non sono stati sanati: "Art. 6 (Modifiche alle tariffe d'estimo). - 1. I prospetti annessi al presente decreto (se ne omette la riproduzione, n.d.r.) sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993. 2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari relative ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in provincia di Como, e al comune di Pont Canavese, sito in provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto. (se ne omette la riproduzione, n.d.r.). 3. Sono annullate le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Bonifati, sito in provincia di Cosenza, zona censuaria terza; di Filignano, sito in provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi prima, seconda e terza, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Bojano, sito in provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in provincia di Taranto, zona censuaria seconda. 4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 568 del 1993. 5. L'amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il testo dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle dis- cipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), sopracitato, e' il seguente: "Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o piu' decreti legislativi, diretti: a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili; 2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno; 3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari; 4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto; 5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo- pastorale da parte dei soggetti indicati al numero 10), demandando al Comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennita' di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI; 6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facolta' di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio; 7) esenzione dall'imposta per: 7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi fra detti enti, le unita' sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente; 7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; 7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 7.4) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati; 7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette; 7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 10) i terreni agricoli di proprieta' di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta e' dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure: 10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni; 10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni; 10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni; 11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilita' di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni; 12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilita' perduri per almeno tre anni; il rimborso e' limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni; 13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie; 14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entita' in relazione alla gravita' dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilita' della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso; 15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale; 16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unita' immobiliari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; 17) soppressione dal 1 gennaio 1993 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore fi- nale quello al 31 dicembre 1992; 18) in caso di espropriazione per pubblica utilita', oltre alla indennita' determinata secondo i criteri vigenti, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi legali sulla stessa differenza; 19) non deducibilita' dell'ICI agli efletii delle imposte erariali sui redditi; b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della facolta', connessa alla politica degli investimenti, di istituire una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale. L'addizionale e' riscossa, mediante distinto versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non e' deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa attivita', l'attivita' di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario - gia' titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggo 1970, n. 281, come sostituito dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes- sive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa annuale di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste ne1l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente; 2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la loro entita', e sono riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale versera' i tributi regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avra' diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali; 3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da' luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto e' stato riscosso dalla regione di provenienza; 4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi; 2) l'imposta regionale e' determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento; 3) l'imposta provinciale e' deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento; 4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti; 5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalita' di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalita' di accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le indennita' di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento; e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1 dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al numero 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni; 2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunita' montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un improrto complessivo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria; 3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso; 4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dallo stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalita' locale, con particolare considerazione: 4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito; 4.4) dei comuni capoluogo di provincia; 4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza; 5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana; 6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie; 7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori; g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sara' approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di societa' specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione. 2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione con i principi della contabilita' generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione; b) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilita' economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facolta' di applicazione anticipata; c) definizione, nell'ambito del sistema di contabilita' economica, dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali; d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia. 3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni: 1) tassazione della pubblicita' esterna avente finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione; 2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilita' tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'; 3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso; 4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province: 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi; 3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili; 4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni; c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita' del servizio e applicabilita' della tassa nonche' attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialita' di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi; 2) definizione di precise modalita' di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attivita' produttive; d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; 2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di economicita' di gestione; e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi. 5.-6. (Omissis) (il comma 5 e' stato modificato dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1992, n. 498). 7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".