AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte-
grate  con  le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto,  trascritte  nelle  note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi 2, 3, 4 e 5) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
                 Contributi in favore di enti locali
  1. Per l'anno 1994 e' autorizzata, per le  finalita'  di  cui  alla
legge  23  marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di
lire 75.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle  regioni,  per
il  successivo  riparto  tra le comunita' montane, per la meta' sulla
base della popolazione residente in territorio montano e per la meta'
sulla  base  della  superficie  dei  territori  classificati  montani
secondo  i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti
dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani.
  2. A  partire  dall'anno  1994  il  fondo  per  lo  sviluppo  degli
investimenti  delle  amministrazioni  provinciali, dei comuni e delle
comunita' montane di cui alla lettera c), comma 1,  dell'articolo  28
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e' maggiorato di
lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento
previste dall'articolo 25 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.  144.
Detto importo  e'  distribuito  secondo  le  modalita'  previste  dal
secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c)
del  comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68.  A
decorrere  dall'anno  1995 il suddetto importo puo' essere integrato,
con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera  d),  della
legge   5  agosto  1978,  n.    468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  in  considerazione  delle   eventuali   procedure   di
risanamento  che  dovessero  essere ulteriormente attivate rispetto a
quelle gia' definite.
  3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  lire  125.000  milioni  a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a
favore  del  comune  di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla
base dei progetti  gia'  attuati  e  presentati  rispettivamente  dal
comune  e  dalla  provincia  di  Napoli e dal comune di Palermo, sono
tenute a trasmettere al Ministro  dell'interno  una  relazione  sulle
opere  pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche',  prima  del
trasferimento  delle  somme,  sugli  specifici  programmi che saranno
intrapresi per l'anno 1994;  il  Ministro  dell'interno  trasmettera'
copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
  4.  Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono
autorizzati ad utilizzare, per le  finalita'  di  cui  al  precedente
comma,  le  eventuali  disponibilita'  non  utilizzate  derivanti dai
contributi statali di cui al decreto-legge 2  agosto  1984,  n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,
e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
  5.  L'ammontare  dei trasferimenti spettanti agli enti locali della
regione Valle d'Aosta ai sensi del presente  articolo  ed  effettuati
nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina
del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Riferimenti normativi:
   -  La legge n. 93/1981 reca: "Disposizioni integrative della legge
3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo  sviluppo  della
montagna".
   -  Il  testo della lettera c), comma 1, dell'art. 28 del D.Lgs. n.
504/1992 (Riordino della finanza degli  enti  territoriali,  a  norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
   "1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle  amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle comunita'
montane con i seguenti fondi:
   a)-b) (omissis);
     c)   fondo   per   lo   sviluppo   degli   investimenti    delle
amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e delle comunita' montane
pari, per  l'anno  1993,  ai  contributi  dello  Stato  concessi  per
l'ammortamento  dei  mutui  contratti  a tutto il 31 dicembre 1992, e
quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli  anni  precedenti  ma
non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni".
   -  Il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti
in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza lo-
cale) e' il seguente:
   "Art. 25 (come modificato dall'art. 4, comma 13, e  dall'art.  23,
comma   4,   del   D.L.  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68)  (Risanamento  degli
enti   locali   dissestati  e  mobilita'  del  personale  degli  enti
medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed  i  comuni  che  si
trovano  in  condizioni  tali  da  non poter garantire l'assolvimento
delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad  approvare,  con
deliberazione  dei  rispettivi  consigli,  il  piano  di  risanamento
finanziario per  provvedere  alla  copertura  delle  passivita'  gia'
esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio
della gestione.
   2.  Il  piano  di risanamento e' costituito da due parti distinte,
una per la copertura del  disavanzo  pregresso  e  dei  debiti  fuori
bilancio,   l'altra   relativa   al  consolidamento  ed  al  pareggio
finanziario della gestione dell'ente.
   3. Nella parte del piano  di  risanamento  relativa  al  disavanzo
d'amministrazione  e  ai  debiti fuori bilancio sono dettagliatamente
illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato
la situazione verificatasi. Nella stessa:
     a) e' indicato  l'ammontare  del  disavanzo  di  amministrazione
risultante  dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di
quello di gestione degli esercizi successivi;
     b)   sono   elencati,   sulla   base   di   attestazioni   degli
amministratori,  del  segretario  e  dei  funzionari,  i debiti fuori
bilancio relativi a spese per le quali  il  consiglio,  indicati  per
ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa
conseguito,  provvede  al  riconoscimento  di quelle per le quali sia
stata espressamente accertata la  necessita'  per  l'esercizio  delle
funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il
piano  indica  il  fabbisogno finanziario necessario per la copertura
sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio  riconosciuti,  e  le
risorse   proprie   attivabili  dall'ente  per  concorrere  alla  sua
copertura.  Per  il  risanamento   finanziario   del   disavanzo   di
amministrazione   e   dei   debiti   fuori  bilancio  possono  essere
utilizzati:
     1)  il  provvedimento   dell'alienazione   dei   beni   comunali
disponibili;
     2)  le  quote  residue  di  mutui contratti con istituti diversi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  e  che  risultino   disponibili,
corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;
     3) le entrate una tantum;
     4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.
   4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui
ai  numeri  1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce
l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento  di  risanamento
con le norme di cui ai seguenti commi.
   5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento
della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e
la  riduzione  di  spese  correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti
trasferimenti di parte corrente in misura inferiore  a  quella  media
della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di
ciascun   anno,   considerando   unificate   le  ultime  due  classi,
richiederanno, con la  presentazione  del  piano,  l'adeguamento  dei
contributi  statali  alla  media  predetta,  che  costituira' uno dei
fattori  del   consolidamento   finanziario   della   gestione.   Per
l'attivazione  delle  entrate  proprie possono essere contestualmente
deliberati gli  adeguamenti  ai  livelli  massimi,  consentiti  dalla
legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali,
in  deroga  ai  termini  ordinari  e  sono  adottati  i provvedimenti
organizzativi necessari  per  assicurare  l'attuazione  concreta  dei
provvedimenti  disposti.  Per  quanto concerne le spese dovra' essere
eliminata  o  ridotta  ogni  previsione  che  non  abbia   per   fine
l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  servizi pubblici da assicurare,
secondo le precisazioni di legge, alla comunita'.  Per  la  riduzione
delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica,
la  conversione  dei  posti,  il blocco totale delle assunzioni per i
posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento  della  spesa
media  per  il  personale  a  tempo determinato sostenuta nell'ultimo
triennio. Potra' essere effettuata una rideterminazione della  pianta
organica,   riduttiva   delle   dotazioni  esistenti,  da  sottoporsi
all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la  quale
comunichera'   alla   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  l'entita'   del   personale
appartenente  ai  profili  professionali dichiarati in esubero, per i
fini di cui alle disposizioni vigenti in  materia  di  mobilita'  nel
settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel
caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della
fascia  demografica  di  appartenenza.  Il  personale  soggetto  alla
mobilita'  potra'  essere  riammesso   nell'organico   dell'ente   di
provenienza   qualora   risultino  vacanti  posti  di  corrispondente
qualifica e profilo professionale, rientranti nella  pianta  organica
rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.
  6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione di ricerca
per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale puo'
richiedere  all'ente  ulteriori  precisazioni  e documentazioni sulle
cause che hanno determinato la situazione da sanare  e  sulla  natura
delle  spese  alle  quali  si riferiscono i debiti fuori bilancio, in
relazione alla  legittimita'  del  loro  riconoscimento  come  debiti
dell'ente.   La  commissione  puo'  chiedere  informazioni  ad  altre
amministrazioni ed enti pubblici e puo'  richiedere  alla  competente
intendenza  di  finanza  di  accertare  se  l'ente  ha effettivamente
deliberato l'applicazione  delle  tariffe  massime  dei  tributi,  ha
formato  e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un
numero di contribuenti  congruo  rispetto  alla  consistenza  stimata
imponibile,  per  ciascun  ente.  La  commissione  puo'  chiedere  al
comitato regionale di controllo la nomina di un commissario  ad  acta
per  l'acquisizione  di  documentazioni che non venissero fornite. La
commissione esprime inoltre un parere sulla  validita'  delle  misure
disposte  dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria
e sulla capacita' delle misure stesse, insieme con l'adeguamento,  se
spettante,  del  contributo  statale corrente alla media della fascia
demografica di appartenenza, di assicurare stabilita'  alla  gestione
finanziaria  dell'ente medesimo. Per tale adeguamento e' stanziata la
somma  di  lire  100  miliardi,  prededotta  dal  fondo   perequativo
dell'anno successivo.
   7.  Il  piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro
dell'interno il quale puo' autorizzare l'assunzione  di  un  mutuo  a
copertura  del  disavanzo  e dei debiti fuori bilancio per i quali e'
stata riscontrata la legittimita' del riconoscimento  effettuato  dal
consiglio  dell'ente. Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se
spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media  della
fascia  demografica  di  appartenenza,  con effetto dall'esercizio in
corso.
   8.  Il  mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso
vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento  e'
a  carico  dell'ente,  che  dovra' destinare a fronte dello stesso il
contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui
dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra'  essere  ripartito  in  piu'
esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo
predetto  in  un  solo  anno. Il contributo del fondo investimenti e'
utilizzabile per la copertura totale dell'onere di  ammortamento  dei
mutui predetti.
   9.   Per  i  dieci  anni  successivi  all'approvazione  del  piano
l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a
risanamento e' consentita esclusivamente presso la Cassa  depositi  e
prestiti,  gli  istituti  di  previdenza  e l'Istituto per il credito
sportivo e limitatamente all'importo totalmente ammortizzabile con il
contributo statale del fondo investimenti che  eventualmente  residua
dopo  la  copertura  dei  mutui  per  il risanamento della situazione
debitoria pregressa.
   10. Dalla deliberazione del  piano  di  risanamento  e  fino  alla
emissione  del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi
i termini per la deliberazione  del  bilancio.  Nelle  more,  possono
essere  disposti  impegni  solo  per  le spese espressamente previste
dalla legge. La  deliberazione  del  piano  di  risanamento  sospende
altresi' le azioni esecutive dei creditori dell'ente.
   11.  Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione
e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del  contributo
ordinario   integrativo,  il  consiglio  approva  definitivamente  il
bilancio di gestione e  regola,  negli  anni,  il  costituirsi  degli
impegni  a  carico  dello  stesso,  adeguandoli  in  modo che trovino
costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
   12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di
debiti fuori bilancio, oltre a far  sospendere  l'attribuzione  delle
provvidenze  ottenute  con  l'approvazione  del piano di risanamento,
comporta il rinvio al giudizio della Corte dei  conti  dei  fatti  di
gestione  che  hanno  determinato  i nuovi squilibri e l'accertamento
delle relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti.
   13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento  non
viene   ritenuto   legittimo,   sono   individuati   in  allegato  al
provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a
carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione,  senza  oneri
per  l'ente.  Il  consiglio  comunale  e'  tenuto  ad  individuare  i
responsabili e ad esperire le procedure per  la  copertura  da  parte
degli  stessi  di  ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il
consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo e' tenuto,
trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al  comma
7,  a  nominare  un  commissario ad acta.   Il Ministro dell'interno,
qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave,  contesta  i
fatti  agli  amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove
non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate,  rimette
gli atti alla procura generale della Corte dei conti.
   14.  Le  prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento
approvate  con  provvedimento  ministeriale  sono   obbligatoriamente
eseguite  dagli  amministratori dell'ente o dal commissario, che sono
tenuti a riferire sul suo stato di  attuazione  nella  relazione  del
conto consuntivo.
   15.  E'  fatto divieto agli enti per i quali e' stato approvato il
piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e  l'integrazione  dei
trasferimenti   statali,   di  variare  la  propria  pianta  organica
rideterminata dalla commissione centrale per la finanza  locale,  per
il  periodo  di  cinque  anni  decorrenti dalla data di comunicazione
della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.
   16. (Abrogato).
   17. Per  tutti  i  contributi  straordinari  assegnati  agli  enti
locali,  e' dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione
pubblica  che  li   eroga   entro   sessanta   giorni   dal   termine
dell'esercizio  finanziario  relativo,  a  cura  del segretario e del
ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione  contabile  della
spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza
e  di  proficuita' dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere
perentorio e la sua inosservanza comporta  la  decadenza  di  diritto
dell'assegnazione dei contributi.
   18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta
e personale responsabilita' per la veridicita' e l'esattezza dei dati
e  delle  notizie  contenute  nei  certificati, nelle registrazioni e
nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli
9, 16 e 23, nonche' al presente articolo".
   - Il testo del secondo  periodo  della  lettera  b)  e  del  terzo
periodo  della  lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 8/1993
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   derivata   e   di
contabilita' pubblica) e' il seguente:
   "Art.  4,  comma  1, lettera b), secondo periodo. - Nell'ambito di
una quota del fondo investimenti, pari a lire  36.000  milioni,  alle
province   che  attivano  l'approvazione  dei  piani  di  risanamento
competono, oltre agli oneri finanziari accessori, uno o piu' quote di
contributi  pari  ciascuna  a  lire  1.241  per  abitante,  ai  sensi
dell'art. 21".
   "Art.  4, comma 1, lettera c), terzo periodo. - Nell'ambito di una
quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni,  detratti  i
contributi  gia' attivati ai sensi dell'art. 25 del citato D.L. n. 66
del 1989, ai  comuni  che  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto
finanziario  competono,  oltre  gli oneri finanziari accessori, una o
piu' quote di contributi pari ciascuna a  lire  7.930  per  abitante,
maggiorate  ciascuna  delle quote fisse previste all'art. 5, comma 1,
lettera c), del citato D.L. n. 6/1991, ai sensi dell'art. 21".
   - Il testo dell'art. 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  n.
468/1978  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
   "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,  tasse
e  contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o maggiori spese, oltre a
quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
   a)-c) (omissis);
     d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della  quota  da
iscrivere  nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni  considerati  dal
bilancio pluriennale  per  le  leggi  di  spesa  permanente,  la  cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
   -  Il comma 8 dell'art. 4 del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti
a sostegno dell'occupazione)  cosi'  dispone:  "Per  la  prosecuzione
degli  interventi  statali  di  cui  all'art.  12,  commi  1 e 2, del
decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa,
rispettivamente,  di  lire  100  miliardi  e  di lire 50 miliardi per
l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base  dei  progetti
gia'   attuati  e  presentati  rispettivamente  dal  comune  e  dalla
provincia  di  Napoli  e  dal  comune  di  Palermo,  sono  tenute   a
trasmettere  al  Ministero  dell'interno  una  relazione  sulle opere
pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi  sino  alla  data  di
entrata   in   vigore   del  presente  decreto,  nonche',  prima  del
trasferimento delle somme,  sugli  specifici  programmi  che  saranno
intrapresi  per  l'anno  1993;  il Ministro dell'interno trasmettera'
copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti  ed
al  CNEL.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno".
   - Il D.L.  n.  409/1984  reca:  "Finanziamento  dei  progetti  per
servizi  socialmente  utili  nell'area  napoletana  e  proroga  degli
interventi  in  favore  dei  dipendenti  da  imprese  di  navigazione
assoggettate da amministrazione straordinaria".
   - Il D.L. n. 24/1986 reca: "Interventi urgenti per la manutenzione
e  salvaguardia  del  territorio  nonche'  del patrimonio artistico e
monumentale della citta' di Palermo".
   - Il comma 6 dell'art. 12  della  legge  n.  537/1993  (Interventi
correttivi  di  finanza  pubblica)  cosi' recita: "6. A partire dal 1
gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze  in
applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno
sui  capitoli  4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli
aventi diritto residenti nella regione  Valle  d'Aosta,  nonche'  gli
oneri  di  parte  corrente  e  le spese per investimenti comunque non
eccedenti il valore annuo di 40 miliardi  di  lire,  sostenuti  dallo
Stato  nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le
strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa
di funzionamento per il compartimento ANAS di  Aosta,  gli  oneri  di
funzionamento  dei  servizi antincendio operanti sul territorio della
regione e i trasferimenti statali spettanti agli  enti  locali  della
regione  ai  sensi  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono  recuperati
dal  Ministero  del  tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a
qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono  esclusi  gli  oneri
derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi
calamitosi verificatisi nella Valle d'Aosta nell'autunno 1993".
                               A P P E N D I C E
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5,
          della legge di conversione:
             "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti  adottati
          e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
          giuridici sorti sulla base dei  decreti-legge  24  febbraio
          1994,   n.   131,   ad   esclusione   di  quelli  derivanti
          dall'applicazione     delle     disposizioni      contenute
          nell'articolo  6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994,
          n. 410.
             3.  Il  termine  relativo  all'emanazione  di uno o piu'
          decreti legislativi diretti  al  riordino  dell'ordinamento
          finanziario  e  contabile  degli  enti  locali previsti dal
          comma 2 dell'articolo 4 della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421, e' prorogato al 28 febbraio 1995.
             4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei  decreti
          emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi
          stabiliti,  potranno essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi fino al 31 dicembre 1995.
             5. Al fine dell'espressione del parere  da  parte  delle
          commissioni  di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23
          ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti legislativi indicati ai commi 3 e  4  del  presente
          articolo   entro  il  sessantesimo  giorno  antecedente  la
          scadenza  dei  termini  ivi  previsti;  le  commissioni  si
          esprimono    entro    quindici   giorni   dalla   data   di
          trasmissione".
             I DD.LL. n. 131/1994, n. 253/1994 e n. 410/1994 (di  cui
          sopra),   di   contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
          decreto, non sono stati convertiti in legge per  decorrenza
          dei  termini  costituzionali  (i  relativi  comunicati sono
          stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1994, n.  148 del 27
          giugno 1994 e n. 200 del 27 agosto 1994.  Si  trascrive  il
          testo  dell'art.  6  del  citato  D.L.  n.  131/1994, i cui
          effetti non sono stati sanati:
             "Art. 6  (Modifiche  alle  tariffe  d'estimo).  -  1.  I
          prospetti  annessi  al  presente  decreto  (se ne omette la
          riproduzione,   n.d.r.)      sostituiscono   o   integrano,
          relativamente  alle categorie e classi catastali dei comuni
          in  essi  indicati,  le  tariffe  d'estimo   delle   unita'
          immobiliari  urbane  di cui ai prospetti annessi al decreto
          legislativo n. 568 del 1993.
             2.  Per  effetto  delle  decisioni   della   commissione
          censuaria  centrale,  adottate  ai  sensi dei commi 1-bis e
          1-ter dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del  1993  e  del
          decreto-legge  9  ottobre  1993, n.   405, convertito dalla
          legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite  le  tariffe
          d'estimo  delle  unita'  immobiliari  relative ai comuni di
          Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina,  siti  in
          provincia  di  Como,  e al comune di Pont Canavese, sito in
          provincia di Torino,  indicate  nei  prospetti  annessi  al
          presente decreto. (se ne omette la riproduzione, n.d.r.).
             3.  Sono  annullate  le  tariffe  d'estimo  indicate nei
          prospetti annessi al decreto legislativo n. 568  del  1993,
          relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia
          di  Foggia,  zona  censuaria  prima,  categoria A/1, classe
          unica; di Bonifati, sito  in  provincia  di  Cosenza,  zona
          censuaria   terza;  di  Filignano,  sito  in  provincia  di
          Isernia, zone censuarie prima  e  seconda,  categoria  A/1,
          classe  unica;  di  Santa  Marina,  sito  in  provincia  di
          Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a
          5;  di  Moncalieri,  sito  in  provincia  di  Torino,  zona
          censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano,
          sito   in  provincia  di  Venezia,  zona  censuaria  unica,
          categoria  A/1,  classe  unica;  di  Crescentino,  sito  in
          provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1,
          classi  prima,  seconda  e terza, e zona censuaria seconda,
          categoria A/1, classe unica; di Bojano, sito  in  provincia
          di  Campobasso,  zona  censuaria  seconda,  categoria  C/3,
          classe unica; di Monteiasi, sito in provincia  di  Taranto,
          zona censuaria seconda.
             4.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui al comma 2
          dell'art. 1 del decreto legislativo n. 568 del 1993.
             5.      L'amministrazione      finanziaria      provvede
          all'inserimento  negli  atti  catastali delle nuove rendite
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto".
             Il  testo dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega al
          Governo per la razionalizzazione e la revisione delle  dis-
          cipline  in  materia  di  sanita',  di pubblico impiego, di
          previdenza e di finanza territoriale), sopracitato,  e'  il
          seguente:
             "Art.  4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine
          di consentire alle regioni, alle province ed ai  comuni  di
          provvedere  ad  una  rilevante  parte  del  loro fabbisogno
          finanziario attraverso risorse proprie,  il  Governo  della
          Repubblica  e'  delegato  ad  emanare, entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo
          quanto previsto al comma 7 del  presente  articolo,  uno  o
          piu' decreti legislativi, diretti:
               a)   all'istituzione,   a  decorrere  dall'anno  1993,
          dell'imposta comunale immobiliare (ICI),  con  l'osservanza
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
               1)  applicazione  dell'ICI  sul valore dei fabbricati,
          dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a  qualsiasi
          uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta
          al comune ove sono ubicati gli immobili;
               2)  assoggettamento  all'imposta, per anni solari, del
          proprietario dell'immobile ovvero del titolare del  diritto
          di  usufrutto,  uso o abitazione sullo stesso, anche se non
          residente nel territorio dello Stato; l'imposta  e'  dovuta
          proporzionalmente  al periodo ed alla quota di possesso nel
          corso dell'anno;
               3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base
          degli estimi del catasto edilizio o valore  comparativo  in
          caso  di  non  avvenuta  iscrizione  al catasto; negli anni
          successivi le rendite catastali, su cui  sono  calcolati  i
          valori  degli  immobili,  sono rivalutate periodicamente in
          base  a  parametri  che  tengano  in   considerazione   gli
          effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
               4)  determinazione  del  valore  dei  terreni agricoli
          sulla base degli estimi del catasto;
               5) determinazione del valore delle  aree  fabbricabili
          sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i
          terreni   su   cui   persista  l'utilizzazione  agro-silvo-
          pastorale da parte dei soggetti  indicati  al  numero  10),
          demandando   al   Comune,   se   richiesto,   con   propria
          certificazione, la definizione di area fabbricabile;  negli
          eventuali  procedimenti  di  espropriazione  si  assume  il
          valore   dichiarato   ai   fini   dell'ICI   se   inferiore
          all'indennita'  di  espropriazione  determinata  secondo  i
          vigenti criteri.  In  caso  di  utilizzazione  edificatoria
          dell'area,  di  demolizione di fabbricato, di interventi di
          recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c),  d)
          ed  e),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  la  base
          imponibile e' costituita dal  valore  dell'area  fino  alla
          data    di   ultimazione   dei   lavori   di   costruzione,
          ricostruzione o ristrutturazione  o,  comunque,  fino  alla
          data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;
               6)  determinazione  di  un'aliquota unica da parte del
          comune in misura  variante  dal  4  al  6  per  mille,  con
          applicazione  della  aliquota  minima  in  caso  di mancata
          determinazione  e  con  facolta'  di  aumentare  l'aliquota
          massima  fino  all'uno per mille per straordinarie esigenze
          di bilancio;
               7) esenzione dall'imposta per:
                7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni,  le
          comunita'  montane,  i  consorzi  fra detti enti, le unita'
          sanitarie  locali,  le  istituzioni   sanitarie   pubbliche
          autonome  di  cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  nonche'  le  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato     ed    agricoltura.    L'esenzione    spetta
          limitatamente agli  immobili  destinati  esclusivamente  ai
          compiti istituzionali dell'ente;
                7.2)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti di cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c),  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
          attivita'     assistenziali,    previdenziali    sanitarie,
          didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
          nonche'  delle  attivita'  di  cui all'art. 16, lettera a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222;
                7.3)   i    fabbricati    destinati    esclusivamente
          all'esercizio   del   culto,  purche'  compatibile  con  le
          disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
          loro pertinenze;
                7.4) i fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede
          indicati  negli  articoli  13,  14,  15  e  16 del Trattato
          lateranense,  sottoscritto  l'11  febbraio  1929   e   reso
          esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
                7.5)  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per
          i quali e' prevista  l'esenzione  dall'imposta  locale  sul
          reddito  dei  fabbricati  in base ad accordi internazionali
          resi esecutivi in Italia;
                7.6) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali
          di  cui  all'art.  5-bis  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni;
                7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
          categorie catastali da E/1 ad E/9;
                7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
                7.9)  i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine
          di essere destinati alle  attivita'  assistenziali  di  cui
          alla  legge  5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui
          sono adibiti direttamente allo svolgimento delle  attivita'
          predette;
                7.10)  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
          di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge  27
          dicembre 1977, n.  984;
               8)  riduzione  dell'imposta  del  50  per  cento per i
          fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e  di  fatto
          non utilizzati;
               9)   detrazione   dall'imposta   dovuta  per  l'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto
          passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo
          e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La
          disposizione  si  applica  anche  per le unita' immobiliari
          adibite ad abitazione principale dei  soci  assegnatari  di
          cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
               10)  i  terreni  agricoli di proprieta' di coltivatori
          diretti o  imprenditori  agricoli  che  esplicano  la  loro
          attivita'   a   titolo  principale,  purche'  dai  medesimi
          condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni
          complessive, sono esenti da imposta. Sui  medesimi  terreni
          agricoli  l'imposta  e'  dovuta  per  scaglioni  di  valore
          imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
                10.1) nella misura del 30 per  cento  per  un  valore
          complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
                10.2)  nella  misura  del  50 per cento per un valore
          compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
                10.3) nella misura del 75 per  cento  per  un  valore
          compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
               11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
          comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,
          da  trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione
          da parte della giunta  comunale  della  responsabilita'  di
          gestione  dell'imposta  ad  un  funzionario; collaborazione
          informativa tra il Ministero  delle  finanze  ed  i  comuni
          anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
               12)   rimborso   dell'imposta   pagata,  con  relativi
          interessi  nella  misura  legale,  per  le  aree   divenute
          inedificabili,    a    condizione   che   il   vincolo   di
          inedificabilita' perduri per almeno tre anni;  il  rimborso
          e'  limitato  all'imposta  pagata  per  il periodo di tempo
          decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
          e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
               13) devoluzione  delle  controversie  alla  competenza
          delle commissioni tributarie;
               14)   determinazione  di  soprattasse  in  misura  non
          eccedente il 50 per cento  dell'imposta  o  della  maggiore
          imposta  dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata
          o tardivamente versata, graduandone l'entita' in  relazione
          alla    gravita'    dell'infrazione    e    prevedendo   la
          inapplicabilita' della soprattassa  per  omesso  o  tardivo
          versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
               15)  determinazione  di  pene pecuniarie in misura non
          eccedente lire  200.000  per  le  infrazioni  di  carattere
          formale;
               16)  esclusione  dei  redditi  dominicali  delle  aree
          fabbricabili,  dei  redditi  dei  terreni  agricoli  e  dei
          redditi   dei   fabbricati   dall'ambito   di  applicazione
          dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione,
          per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle
          persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000
          lire e di uguale importo  dall'imposta  sul  reddito  delle
          persone   giuridiche   (IRPEG)   per  ognuna  delle  unita'
          immobiliari  delle  cooperative   edilizie   a   proprieta'
          indivisa   adibita   ad   abitazione  principale  dei  soci
          assegnatari;
               17)  soppressione  dal  1  gennaio  1993  dell'imposta
          comunale  sull'incremento di valore degli immobili (INVIM);
          tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le  aliquote
          massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato
          per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio
          successivo  al  31 dicembre 1992, assumendo come valore fi-
          nale quello al 31 dicembre 1992;
               18) in caso di espropriazione per  pubblica  utilita',
          oltre   alla   indennita'  determinata  secondo  i  criteri
          vigenti, e' dovuta una eventuale  maggiorazione  pari  alla
          differenza     tra     l'importo    dell'ICI    corrisposta
          dall'espropriato, o  dal  suo  dante  causa,  negli  ultimi
          cinque   anni   e  l'importo  dell'ICI  che  sarebbe  stato
          corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi
          legali sulla stessa differenza;
               19) non  deducibilita'  dell'ICI  agli  efletii  delle
          imposte erariali sui redditi;
               b)  all'attribuzione  ai comuni, a decorrere dal 1994,
          della facolta', connessa alla politica degli  investimenti,
          di  istituire  una  addizionale  all'IRPEF  in  misura  non
          eccedente l'uno per cento  dell'imposta  relativa  all'anno
          1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3
          per  cento  di  quella  relativa  all'anno 1995 ed il 4 per
          cento di quella relativa agli anni 1996 e  successivi.  Con
          delibera  del  consiglio  comunale possono essere stabilite
          riduzioni dell'addizionale per categorie di  meno  abbienti
          individuate  sulla  base  di  indici obiettivi di carattere
          sociale.   L'addizionale  e'  riscossa,  mediante  distinto
          versamento,  in  unica  soluzione, nei termini e secondo le
          modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il
          provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore
          del comune di domicilio fiscale del  contribuente.  Per  la
          disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in
          materia  di  IRPEF;  l'addizionale  non  e' deducibile agli
          effetti  delle  imposte  erariali  sul  reddito.   Saranno,
          altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,
          anche  prevedendo  forme  di  compartecipazione  al maggior
          gettito risultante dalla stessa attivita',  l'attivita'  di
          segnalazione  dei comuni prevista dal terzo comma dell'art.
          44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni;
               c) all'attribuzione, a decorrere dal 1  gennaio  1993,
          alle  regioni  a  statuto  ordinario - gia' titolari di una
          parte della tassa automobilistica,  ai  sensi  dell'art.  4
          della  legge  16  maggo  1970,  n.    281,  come sostituito
          dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158,  e  succes-
          sive  modificazioni  -  dell'intera  tassa  automobilistica
          complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa  annuale
          di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          1976, n. 786, e della tassa  speciale  di  cui  all'art.  2
          della  legge  21  luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
               1)  le  misure  della  tassa  automobilistica,   della
          soprattassa  annuale  e della tassa speciale possono essere
          stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno,  alle
          scadenze  previste  ne1l'art. 4 della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n.
          158, e successive modificazioni, nella misura compresa  fra
          il  90  ed  il  110  per  cento di quelle vigenti nell'anno
          precedente;
               2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale  e
          la  tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che
          regolano  gli  analoghi  tributi   erariali   vigenti   nel
          territorio  delle  regioni a statuto speciale, ivi comprese
          quelle concernenti le sanzioni e la loro  entita',  e  sono
          riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a
          mezzo  dello  stesso concessionario della riscossione degli
          analoghi tributi erariali,  il  quale  versera'  i  tributi
          regionali  riscossi nelle casse della regione di competenza
          ed avra' diritto allo stesso  aggio  fissato  per  i  detti
          tributi erariali;
               3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo
          o  di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio
          di una  regione  diversa  da  quella  nel  cui  ambito  era
          precedentemente  iscritto non da' luogo all'applicazione di
          una ulteriore tassa, soprattassa annuale e  tassa  speciale
          per  il  periodo  per  il  quale il tributo dovuto e' stato
          riscosso dalla regione di provenienza;
               4) contestuale  riduzione  del  fondo  comune  di  cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
               d)  all'istituzione,  a  decorrere  dal 1994, a favore
          delle   regioni   a   statuto   ordinario   di   un'imposta
          sull'erogazione  del  gas  e dell'energia elettrica per usi
          domestici commisurata al prezzo,  al  netto  di  imposte  e
          tasse,  delle  erogazioni e di una analoga imposta a favore
          delle province,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
               1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a
          scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
               2)  l'imposta  regionale  e'  determinata  da ciascuna
          regione, con propria legge, in misura complessivamente  non
          eccedente il 6 per cento;
               3)  l'imposta  provinciale  e'  deliberata da ciascuna
          provincia in misura complessivamente  non  eccedente  l'uno
          per cento;
               4)  l'imposta  regionale  e l'imposta provinciale sono
          dovute alla regione ed alla provincia ove sono  ubicate  le
          utenze  dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli
          utenti;
               5)  in  armonia  con  le  disposizioni  di   carattere
          generale  in  materia  di  tributi  regionali e provinciali
          saranno determinati le  modalita'  di  articolazione  delle
          aliquote,  fra  il  minimo  e  il  massimo, le modalita' di
          accertamento, i termini per il versamento alle  regioni  ed
          alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le
          indennita'  di  mora  e  gli  interessi  per  il  mancato o
          ritardato versamento;
               e) all'istituzione, a decorrere  dal  1993,  a  favore
          delle  province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle
          funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g)  del  comma  1
          dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
               f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina
          dei  trasferimenti  correnti  che, nell'ambito dell'art. 54
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
               1)   istituzione   di   un   sistema   a   regime   di
          determinazione  del  complesso  dei  trasferimenti erariali
          agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al  numero
          2),  garantisca  dal  1994  un  andamento  coordinato con i
          principi di finanza pubblica e con la crescita della  spesa
          statale  contenuti nei documenti di programmazione statale,
          con  unificazione  degli  stanziamenti   di   bilancio   di
          carattere   ripetitivo,   secondo   le  tipologie  previste
          dall'art. 54 della legge 8  giugno  1990,  n.  142,  e  con
          definizione delle rispettive quantificazioni;
               2)   corresponsione   ai   comuni   per   il  1993  di
          trasferimenti  ordinari  e  perequativi   pari   a   quelli
          corrisposti  nel  1992, al lordo della detrazione di cui al
          decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8  agosto  1992,  n.  359,
          eventualmente aumentati secondo le indicazioni della  legge
          finanziaria  per  lo stesso anno e versamento all'erario da
          parte  dei  comuni  del  gettito  dell'ICI  calcolato   con
          l'aliquota  del  4  per  mille,  al netto della perdita del
          gettito  INVIM  calcolato  sulla  base  della  media  delle
          riscossioni  del  triennio  1990-1992;  corresponsione alle
          province di trasferimenti ordinari e perequativi  calcolati
          in  modo  analogo  a quello dei comuni; corresponsione alle
          comunita' montane per il 1993  di  fondi  ordinari  pari  a
          quelli  del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato
          per  i  comuni;  detrazione  dai   trasferimenti   erariali
          correnti,  a decorrere dal 1994, di un improrto complessivo
          pari  al  gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato
          sulla base dell'aliquota del 4  per  mille,  ridotto  della
          perdita   derivante   dalla  soppressione  dell'INVIM;  gli
          accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in  deroga  a
          quanto  disposto  nella  lettera a), numeri 11), 14) e 15),
          sono effettuati dall'Amministrazione  finanziaria  in  base
          alle   disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposte  sui
          redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai
          comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione  finanziaria
          per  effetto  di detti accertamenti sono di spettanza dello
          Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
               3) conservazione a ciascun ente locale  di  contributi
          erariali  che  finanzino  i  servizi  indispensabili di cui
          all'art. 54 della legge 8  giugno  1990,  n.  142,  per  le
          materie   di  competenza  statale,  delegate  o  attribuite
          all'ente locale stesso;
               4)  applicazione  dal  1994  dei  parametri  obiettivi
          stabiliti  dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990
          e attuazione dallo stesso  anno  della  perequazione  degli
          squilibri   della   fiscalita'   locale,   con  particolare
          considerazione:
                4.1) dei comuni montani con popolazione  inferiore  a
          5.000 abitanti;
                4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore
          a 2.000 abitanti;
                4.3)  dei  comuni  operanti  in  zone particolarmente
          depresse con  ridotte  basi  imponibili  immobiliari  e  di
          reddito;
                4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
                4.5)   degli   enti  aventi  nel  1992  trasferimenti
          erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori  a
          quelli della fascia demografica di appartenenza;
               5)  ripartizione  del fondo per trasferimenti correnti
          alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo  per
          ente e con riferimento alla popolazione montana;
               6)    eliminazione,    successivamente    al   periodo
          transitorio, dei vincoli in atto  esistenti  sul  controllo
          centrale   delle  piante  organiche,  sulle  assunzioni  di
          personale e sui tassi di copertura del costo  dei  servizi,
          tranne   che   per   gli   enti   locali   con   situazioni
          strutturalmente deficitarie;
               7)  certificazione  amministrativa  dei   bilanci   di
          previsione  e  dei conti consuntivi degli enti locali e dei
          relativi    consorzi,    con    previsione    di    ritardo
          nell'erogazione    dei   trasferimenti   erariali   per   i
          trasgressori;
               g) all'autorizzazione alle  province,  ai  comuni,  ai
          loro   consorzi,   alle  aziende  municipalizzate  ed  alle
          comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di
          opere  pubbliche   destinate   all'esercizio   di   servizi
          pubblici,  assistiti o meno da contributi in conto capitale
          o in conto interessi dello Stato o delle  regioni  soltanto
          sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo chiuso.
          Il  piano  finanziario  previsto  dall'art. 4, comma 9, del
          decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155,  deve
          assicurare        l'equilibrio        economico-finanziario
          dell'investimento  e  della  connessa  gestione,  anche  in
          relazione    agli   introiti   previsti   e   deve   essere
          preventivamente  assentito  da  un  istituto   di   credito
          mobiliare   scelto  nell'elenco  che  sara'  approvato  dal
          Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente  lettera
          che  superano  l'importo  di  un  miliardo di lire dovranno
          essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale,  a
          cura  di  societa'  specializzata  all'uopo autorizzata dal
          Ministro dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,   con   riparto   dei  costi  relativi  tra  l'ente
          mutuatario e l'istituto di credito mobiliare  finanziatore.
          Per  gli  interventi  di cui alla presente lettera gli enti
          interessati approvano le tariffe dei  servizi  pubblici  in
          misura   tale   da   assicurare   l'equilibrio   economico-
          finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
             2. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi  diretti  al
          riordino  dell'ordinamento  finanziario  e  contabile delle
          amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro  consorzi
          e  delle  comunita'  montane, con l'osservanza dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a) armonizzazione con i  principi  della  contabilita'
          generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi
          contenuti  nella  legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto
          delle esigenze del  consolidamento  dei  conti  pubblici  e
          dell'informatizzazione;
               b)  applicazione  dei principi contenuti nella legge 8
          giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e
          progressiva della contabilita' economica  a  decorrere  dal
          1995  fino  ad  interessare tutti gli enti, con facolta' di
          applicazione anticipata;
               c)   definizione,   nell'ambito   del    sistema    di
          contabilita'  economica, dei principi per la determinazione
          dei costi e  degli  ammortamenti  dei  servizi  degli  enti
          locali;
               d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile
          della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per
          il   risanamento   degli   enti   locali   in  grave  crisi
          finanziaria, secondo i criteri  contenuti  nelle  leggi  in
          vigore, e coordinamento delle norme in materia.
             3.  Restano  salve le competenze e le attribuzioni delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano.
             4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1
          gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a)  in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
          diritti sulle pubbliche affissioni:
               1)  tassazione  della   pubblicita'   esterna   avente
          finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come
          parametro   di   commisurazione   dell'imposta   il   mezzo
          pubblicitario utilizzato, secondo la  sua  natura,  le  sue
          dimensioni e la sua ubicazione;
               2)  attribuzione  della  soggettivita' passiva a colui
          che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della
          responsabilita' tributaria di colui che produce,  vende  la
          merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
               3)   ridefinizione  delle  tariffe  sulla  base  delle
          disposizioni di cui al numero 1), ripartendo  i  comuni  in
          non  piu'  di  cinque  classi, in modo che la previsione di
          gettito per l'anno 1994 non ecceda il  doppio  del  gettito
          lordo  registrato  nel 1992. Per le pubbliche affissioni le
          tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del
          servizio reso;
               4)  revisione  delle   disposizioni   riguardanti   la
          gestione   dell'imposta   sulla   pubblicita'  nonche'  del
          servizio  delle  pubbliche  affissioni,  sulla  base  anche
          dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
               b)  in  materia di tasse per l'occupazione di spazi ed
          aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
               1) rideterminazione delle tariffe al fine di una  piu'
          adeguata  rispondenza  al  beneficio  economico  ritraibile
          nonche' in relazione alla ripartizione dei  comuni  in  non
          piu'  di  cinque  classi.  Le variazioni in aumento, per le
          occupazioni permanenti, non potranno  superare  il  50  per
          cento  delle  misure  massime  di  tassazione  vigente;  le
          tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun  giorno,
          non  potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite,
          per ciascun anno,  ai  fini  delle  occupazioni  permanenti
          ordinarie  di  cui  all'art.    195  del testo unico per la
          finanza locale approvato con  regio  decreto  14  settembre
          1931,  n.  1175,  e  successive  modificazioni,  e potranno
          essere graduate in relazione al tempo di occupazione;
               2) introduzione di forme di determinazione forfettaria
          della tassa per  le  occupazioni  di  spazi  soprastanti  e
          sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture
          e simili, tenendo conto di parametri significativi;
               3)   soppressione   della  tassa  per  le  occupazioni
          permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e  simili
          di  carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e
          determinazione di criteri certi  per  la  tassa  sui  passi
          carrabili;
               4) regolamentazione della gestione della tassa secondo
          criteri  analoghi  a quelli previsti per l'imposta comunale
          sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni;
               c) in materia di tassa per lo smaltimento dei  rifiuti
          solidi urbani:
               1)  adeguamento  del  tributo alla sua natura di tassa
          anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita'
          del  servizio  e   applicabilita'   della   tassa   nonche'
          attraverso la determinazione di parametri di commisurazione
          del  prelievo  sulla base della potenzialita' di produzione
          di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
               2) definizione di precise modalita'  di  equiparazione
          ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale
          e  di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle
          attivita' produttive;
               d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita'  e
          di   diritti   sulle  pubbliche  affissioni,  di  tassa  di
          occupazione e di  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
          solidi urbani:
               1)  revisione  ed  armonizzazione  del procedimento di
          accertamento e riscossione,  con  la  previsione  anche  di
          versamenti  diretti  a  mezzo  conto  corrente postale, con
          applicazione,   per   la   riscossione   coattiva,    delle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 43;
               2)   revisione  delle  agevolazioni,  mantenendo  solo
          quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di
          economicita' di gestione;
               e)  in  materia  di  imposte  e   tasse   comunali   e
          provinciali,  attribuzione  alla  Direzione generale per la
          finanza locale presso  il  Ministero  delle  finanze  della
          funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari,
          anche   mediante  controlli  sulle  delibere  adottate  per
          regolamenti e tariffe, al fine di  verificare  l'osservanza
          delle  disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il
          regolare funzionamento dei servizi.
             5.-6.  (Omissis)  (il  comma  5  e'   stato   modificato
          dall'art.  16 della legge 23 dicembre 1992, n. 498).
             7.  Al  fine  dell'espressione del parere da parte delle
          commissioni permanenti competenti per la materia di cui  al
          presente  articolo,  il  Governo  trasmette alla Camera dei
          deputati e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi  dei
          decreti  legislativi  in  attuazione  dei  principi  e  dei
          criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)
          e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, e gli schemi dei decreti  legislativi
          in  attuazione  dei principi e dei criteri direttivi di cui
          al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro  dieci
          mesi dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono entro
          quindici  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  I decreti
          legislativi  in  attuazione  dei  principi  e  dei  criteri
          direttivi  di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             8.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui al presente  articolo,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
          parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993".